Le condizioni autocertificate dal cittadino che hanno dato diritto all’esenzione sono soggette ad attività di controllo. In caso di errate o mendaci attestazioni che hanno consentito un indebito beneficio, l’ATS invierà al cittadino la richiesta di versare entro i termini le somme corrispondenti ai ticket dovuti e non pagati, gravate di interessi, spese di procedimento e sanzione. Se il cittadino resta inadempiente, l’ATS avvierà il procedimento di recupero forzoso delle somme dovute.

Per la tutela del diritto e l’invio del ricorso scritto rivolgersi ai nostri Punti Salute sul territorio.

Trattasi in molti casi di persone anziane, disoccupate o con lavori saltuari che ai fini dell’esenzione dal ticket sanitario hanno dichiarato, spesso in buona fede, limiti di reddito non corrispondenti a quelli poi risultati nei controlli effettuati dagli uffici tributari, oppure è stato utilizzato un modulo di richiesta per un codice di esenzione sbagliato, benché, le condizioni personali e di reddito avrebbero comunque dato diritto a un beneficio con un diverso codice di esenzione previsto dalla normativa.

Nel dubbio o quando si è consapevoli che possano essere sbagliate le attestazioni per l’attribuzione del codice di esenzione, è consigliabile recarsi:
-allo sportello Scelta e Revoca dell’ASST per revocare o modificare e ottenere l’attestato di esenzione con il codice spettante;
– all’ATS di riferimento (ove possibile, presso Ufficio recupero ticket, UOC Negoziazione e Acquisto Prestazioni Sanitarie e Sociosanitarie, oppure via mail), per definire la propria posizione sulle esenzioni eventualmente godute senza averne diritto.

Presso i Punti Salute Cisl del territorio il cittadino può avere le informazioni e l’assistenza necessarie per verificare l’esenzione corretta ed essere supportato per gli eventuali contenziosi con l’amministrazione sanitaria.

Per evitare conseguenze, qualora intervengano variazioni della condizione socio-reddituale (stato di disoccupazione/occupazione, aumento del reddito, età, familiari fiscalmente a carico) che hanno dato diritto alla esenzione, si deve sempre darne tempestiva comunicazione allo sportello Scelta e Revoca della propria ASST di riferimento (con l’apposito modulo di revoca dell’esenzione) o via internet (www.crs.regione.lombardia.it ) utilizzando la Tessera Sanitaria-Carta Nazionale dei Servizi (TS-CNS). In tal caso l’autocertificazione perde immediatamente validità al cessare delle condizioni in essa dichiarate.

Le procedure che ATS mette in atto per la contestazione e il recupero del ticket sanitario non pagato, sono:
1) la notifica del verbale di accertamento. Con questo primo atto l’ATS contesta al cittadino, per le annualità controllate, la fruizione di prestazioni sanitarie o di farmaci dispensati dal Servizio Sanitario senza il pagamento del ticket dovuto e gli intima di regolarizzare nel termine previsto (ordinariamente sarebbe di 60 gg.). la propria posizione, secondo le modalità indicate sul verbale stesso. L’ATS può altresì inviare al cittadino diffida a adempiere entro 30 giorni. Nel verbale (e nella diffida) sono anche indicate le modalità per presentare (ordinariamente entro 30 gg. dalla notifica o ricevimento della diffida) scritti difensivi (per raccomandata, mail, oppure recandosi di persona presso il Protocollo dell’ATS) e istanza di archiviazione del verbale o riconduzione ad altra esenzione;
2) la notifica dell’ordinanza-ingiunzione di pagamento. Questo atto fa seguito al mancato pagamento della somma contestata da ATS entro i termini indicati nel verbale di accertamento. Scaduto anche il termine previsto (ordinariamente sarebbe di 30 gg. dalla notifica) senza che la persona abbia provveduto a regolarizzare la posizione, ATS attiva le procedure esecutive per il recupero forzoso delle somme.

Per coloro che hanno usufruito indebitamente dell’esenzione sono state previste e, su richiesta dal sindacato, rinnovate nel tempo alcune forme agevolate per risolvere il contenzioso sui tickets sanitari di cui si è fruito dell’esenzione senza averne diritto.

Si può fare istanza di rateizzare la sola somma relativa alla sanzione soltanto dopo aver ricevuto l’ordinanza-ingiunzione. Se non si paga in forma liberatoria le somme dovute entro i termini previsti, la sanzione non è più applicata in misura ridotta (pari all’importo del ticket) ma è il massimo previsto dalla normativa (pari al triplo dell’importo del ticket). Sugli importi del ticket pagato a seguito delle procedure di recupero si ha diritto alle detrazioni fiscali. In questo caso l’ATS trasmetterà l’importo dei ticket pagati all’Agenzia delle Entrate per il Mod. 730 precompilato.