L’articolo 8 della l.26/2019 ha previsto, in favore dei beneficiari del Reddito di cittadinanza (Rdc) che avviano un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o una società cooperativa entro i primi dodici mesi di fruizione di tale beneficio, il riconoscimento di un beneficio addizionale pari a sei mensilità del Reddito di cittadinanza, da corrispondersi in un’unica soluzione, nei limiti di 780 euro mensili.
Requisiti:
-risultare, al momento della presentazione della domanda di beneficio addizionale, componenti di un nucleo familiare beneficiario di una prestazione di Rdc in corso di erogazione;
-aver avviato, entro i primi dodici mesi di fruizione del Rdc, un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o abbiano sottoscritto una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico abbia ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio;
-non aver cessato, nei dodici mesi precedenti la richiesta del beneficio addizionale, un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale, o non abbiano sottoscritto, nello stesso periodo, una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico abbia ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio, ad eccezione della quota per la quale si chiede il beneficio addizionale;
-non essere componenti di nuclei familiari beneficiari di Rdc che abbiano già usufruito del beneficio addizionale di cui al citato decreto.
Importo
L’importo del beneficio addizionale e’ pari a sei mensilita’ del Rdc, nei limiti di 780 euro mensili. L’importo spettante e’ calcolato con riferimento al mese in cui e’ avviata l’attivita’ oggetto di incentivazione.
Si precisa, in particolare, che è possibile riconoscere il beneficio in argomento nei casi di seguito specificati:
a) attività professionale esercitata da liberi professionisti, anche iscritti a casse professionali autonome, in quanto “attività di lavoro autonomo”;
b) attività di impresa individuale commerciale, artigiana o agricola;
c) sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio;
d) costituzione di società unipersonale (S.r.l., S.r.l.s. o S.p.A.) caratterizzata dalla presenza di un unico socio. Di regola la responsabilità del socio unico è limitata al capitale sociale conferito, a condizione che si versi l’intero capitale sociale sottoscritto, che sia comunicata al Registro delle imprese la presenza dell’unico socio e che sia indicata negli atti e nella corrispondenza della società l’unipersonalità della stessa, senza però indicare il nome del socio unico. Il mancato adempimento di tali obblighi comporta la perdita del beneficio della suddetta responsabilità limitata. In quest’ultimo caso, dunque, il socio, che risponde illimitatamente, può ottenere l’incentivo al pari di chi esercita attività di impresa individuale;
e) costituzione o ingresso in società di persone o di capitali (S.n.C o S.a.S o S.r.l.) in analogia a quanto previsto per l’incentivo all’autoimprenditorialità per i lavoratori aventi diritto alla corresponsione della NASpI (cfr. la circolare n. 174/2017). Il beneficio addizionale non spetta qualora il richiedente dell’incentivo conferisca meramente apporto in termini di capitale sociale.
È necessario che, in presenza dei requisiti di legge, i lavoratori autonomi siano iscritti alle gestioni previdenziali obbligatorie, secondo le specifiche modalità e tempistiche previste dalle gestioni di appartenenza. A i fini del riconoscimento del beneficio addizionale, l’attività lavorativa oggetto di incentivazione deve essere iniziata entro e non oltre dodici mesi decorrenti dalla fruizione della prima mensilità di Rdc. Analogamente, la quota di capitale sociale di una cooperativa deve essere sottoscritta entro dodici mesi dalla fruizione della prima mensilità di Rdc. Inoltre, il beneficio addizionale non spetta con riferimento a nuclei familiari che abbiano già esaurito la percezione del Rdc, per superamento del periodo massimo di fruizione o per intervenuta decadenza, revoca o sospensione.
Presentazione della domanda
Per ottenere il beneficio addizionale è necessario compilare il modello telematico “RdC-Com Esteso”, tramite:
-il sito internet dell’Inps (www.inps.it), autenticandosi con SPID, Carta Nazionale dei Servizi e Carta di Identità Elettronica;
– patronato Inas-Cisl;
– i CAF.
Si specifica che sono legittimati a presentare la domanda non solo il richiedente il Rdc, ma anche i soggetti beneficiari di Rdc ricompresi nel nucleo familiare in qualità di meri componenti, a esclusione del genitore non coniugato e non convivente nel nucleo, considerato parte del nucleo.
Il beneficio addizionale e’ erogato dall’INPS in un’unica soluzione entro il secondo mese successivo a quello della domanda, con accredito sul conto corrente (codice IBAN) indicato in sede di presentazione della domanda, o tramite bonifico domiciliato, nel rispetto della soglia massima prevista dalla legge per il pagamento in contanti. Il pagamento è, pertanto, previsto entro il secondo mese successivo a quello di presentazione della domanda di beneficio addizionale (ad esempio, in caso di domanda presentata il 30 ottobre 2021 tramite il nuovo schema di modello “Com Esteso”, il pagamento sarà effettuato entro il 31 dicembre 2021).
Il beneficio addizionale viene revocato nelle seguenti ipotesi:
a) qualora l’attivita’ lavorativa autonoma o di impresa individuale, oggetto di incentivazione, cessi prima di dodici mesi dall’avvio della stessa, o nel caso in cui il percettore del beneficio addizionale abbia ceduto la propria quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico abbia ad oggetto la prestazione di attivita’ lavorativa da parte del socio,entro i dodici mesi dalla sottoscrizione della quota medesima;
b) qualora il Rdc, in corso di erogazione al momento della richiesta del beneficio addizionale, sia oggetto di revoca;
c) qualora il beneficiario incorra nelle ipotesi di decadenza dal Rdc, o sia destinatario di un provvedimento dell’autorita’ giudiziaria.
Per approfondire:
Decreto Mlps del 12 febbraio 2021
Messaggio Inps n.3212/2021
Circolare Inps n.175/2021