Il decreto «Omnibus» ha previsto un contributo di 100 euro da riconoscere ai lavoratori/trici dipendenti, che devono essere erogati in busta paga dall’impresa.

Solo per il 2024 è stato, pertanto, introdotto questo contributo una tantum. Tale bonus deve essere richiesto da parte del dipendente e può essere riproporzionato al ribasso (in base alla durata del periodo di lavoro svolto durante l’anno).

Di seguito sono riportati i principali requisiti e condizioni per beneficiare del bonus:

Reddito Complessivo: Il lavoratore/trice deve avere un reddito annuo inferiore a 28.000 euro. Ricordiamo che il concetto di reddito complessivo comprende varie fonti reddituali, come redditi soggetti a cedolare secca, regime forfetario per imprenditori e professionisti, mance soggette a imposta sostitutiva e altri redditi agevolati (non è incluso il reddito derivante dall’abitazione principale)

Requisiti Familiari:

  1. Il dipendente deve avere almeno un figlio e un coniuge (o l’altra parte dell’unione civile) fiscalmente a carico, con il quale non sia legalmente separato; in alternativa, può trattarsi di un nucleo familiare monogenitoriale con almeno un figlio a carico;
  2. Il lavoratore deve essere fiscalmente capiente (ovvero, deve essere al di fuori dell’area esente e avere un’imposta positiva).

Un nucleo è monogenitoriale quando l’altro genitore è deceduto, oppure non ha riconosciuto il figlio/a nato fuori dal matrimonio, o quando il figlio/a è stato adottato/affidato/affiliato ad un solo genitore. Inoltre, il bonus non è riconosciuto quando: il genitore con figlio a carico convive con l’altro genitore con o senza formalizzazione all’anagrafe comunale, genitore separato con i figli a carico, riconosciuti anche dall’altro genitore, che vivono da soli o con una terza persona.

Caratteristiche del Bonus:

Il contributo di 100 euro è esente da tassazione e non subisce riduzioni in caso di part-time;

Anche i lavoratori domestici possono richiedere il bonus e riceverlo tramite dichiarazione dei redditi.

Modalità di Richiesta e Autocertificazione:

  1. Il bonus non viene erogato automaticamente: il lavoratore/trice deve presentare una richiesta al datore di lavoro, allegando un’autocertificazione che attesti il possesso dei requisiti reddituali e familiari, resa ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000;
  2. L’erogazione avviene di norma con la tredicesima mensilità, e il dipendente deve comunicare al datore di lavoro i codici fiscali dei familiari a carico per confermare il diritto al bonus;
  3. Se il lavoratore ha avuto più rapporti di lavoro durante l’anno, è tenuto a fornire al datore di lavoro attuale le certificazioni uniche rilasciate dei precedenti datori;
  4. In caso di contratti part-time multipli, il dipendente sceglie quale datore di lavoro sarà responsabile dell’erogazione del bonus. In tal caso, l’autocertificazione deve includere i dettagli relativi ai redditi e ai giorni lavorati presso gli altri datori di lavoro;

N.B. L’eventuale spettanza del bonus sarà verificata al momento del conguaglio fiscale. Se non vengono rispettati i requisiti, il datore di lavoro procederà al recupero dell’importo.

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