Il congedo per le vittime di violenza di genere è una tutela riconosciuta alle lavoratrici inserite nei percorsi di protezione certificati, che consente un’astensione dal lavoro fino a 90 giorni nell’arco di tre anni (art. 24, D.Lgs. 80/2015).

Beneficiari

Possono beneficiare del congedo:

  • Lavoratrici dipendenti del settore privato
  • Lavoratrici dipendenti da amministrazioni pubbliche (gestito dall’amministrazione di appartenenza)
  • Lavoratrici con contratti di collaborazione coordinata e continuativa
  • Apprendiste, operaie, impiegate e dirigenti con un rapporto di lavoro attivo all’inizio del congedo
  • Lavoratrici agricole con contratto a tempo indeterminato o determinato
  • Lavoratrici addette ai servizi domestici e familiari (colf e badanti)
  • Lavoratrici autonome

Beneficio

Il congedo indennizzato può essere fruito:

  • Per un massimo di 90 giorni lavorativi, entro tre anni dall’inizio del percorso di protezione certificato
  • In modalità giornaliera o oraria:
    • Giornaliera: intera giornata di astensione dal lavoro
    • Oraria: sospensione pari alla metà dell’orario medio giornaliero contrattuale

Non spetta nei giorni non lavorativi, come festivi, sospensione dell’attività lavorativa o aspettative e non è previsto dopo la cessazione del rapporto di lavoro.

Importo dell’indennità

  • 100% dell’ultima retribuzione per le giornate di congedo
  • Calcolata sulle voci fisse e continuative della retribuzione media giornaliera del mese/quadrisettimana precedente
  • In caso di fruizione oraria, l’indennità è pari alla metà dell’indennità giornaliera

L’indennità è pagata direttamente dall’INPS per:

  • Lavoratrici stagionali
  • Operaie agricole (il datore di lavoro può anticipare l’indennità per le lavoratrici a tempo indeterminato)
  • Lavoratrici dello spettacolo con contratti saltuari o a termine
  • Lavoratrici domestiche e familiari
  • Lavoratrici autonome

    Le lavoratrici iscritte alla Gestione Separata
    hanno diritto alla sospensione del rapporto di collaborazione, ma non ricevono alcuna indennità.

Requisiti per la domanda

Per ottenere il congedo è necessario:

  • Avere un rapporto di lavoro attivo
  • Essere inserite in un percorso di protezione certificato, attestato da:
    • Servizi sociali del Comune
    • Centri antiviolenza
    • Case rifugio

Come fare domanda

La richiesta deve essere presentata al patronato INAS Cisl o online all’INPS tramite il servizio dedicato.

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