Il congedo per le vittime di violenza di genere è una tutela riconosciuta alle lavoratrici inserite nei percorsi di protezione certificati, che consente un’astensione dal lavoro fino a 90 giorni nell’arco di tre anni (art. 24, D.Lgs. 80/2015).
Beneficiari
Possono beneficiare del congedo:
- Lavoratrici dipendenti del settore privato
- Lavoratrici dipendenti da amministrazioni pubbliche (gestito dall’amministrazione di appartenenza)
- Lavoratrici con contratti di collaborazione coordinata e continuativa
- Apprendiste, operaie, impiegate e dirigenti con un rapporto di lavoro attivo all’inizio del congedo
- Lavoratrici agricole con contratto a tempo indeterminato o determinato
- Lavoratrici addette ai servizi domestici e familiari (colf e badanti)
- Lavoratrici autonome
Beneficio
Il congedo indennizzato può essere fruito:
- Per un massimo di 90 giorni lavorativi, entro tre anni dall’inizio del percorso di protezione certificato
- In modalità giornaliera o oraria:
- Giornaliera: intera giornata di astensione dal lavoro
- Oraria: sospensione pari alla metà dell’orario medio giornaliero contrattuale
Non spetta nei giorni non lavorativi, come festivi, sospensione dell’attività lavorativa o aspettative e non è previsto dopo la cessazione del rapporto di lavoro.
Importo dell’indennità
- 100% dell’ultima retribuzione per le giornate di congedo
- Calcolata sulle voci fisse e continuative della retribuzione media giornaliera del mese/quadrisettimana precedente
- In caso di fruizione oraria, l’indennità è pari alla metà dell’indennità giornaliera
L’indennità è pagata direttamente dall’INPS per:
- Lavoratrici stagionali
- Operaie agricole (il datore di lavoro può anticipare l’indennità per le lavoratrici a tempo indeterminato)
- Lavoratrici dello spettacolo con contratti saltuari o a termine
- Lavoratrici domestiche e familiari
- Lavoratrici autonome
Le lavoratrici iscritte alla Gestione Separata hanno diritto alla sospensione del rapporto di collaborazione, ma non ricevono alcuna indennità.
Requisiti per la domanda
Per ottenere il congedo è necessario:
- Avere un rapporto di lavoro attivo
- Essere inserite in un percorso di protezione certificato, attestato da:
- Servizi sociali del Comune
- Centri antiviolenza
- Case rifugio
Come fare domanda
La richiesta deve essere presentata al patronato INAS Cisl o online all’INPS tramite il servizio dedicato.