La « dimissione protetta » è l’accompagnamento del paziente nel passaggio dal ricovero ospedaliero al rientro al domicilio o in altro contesto di cura. Essa va applicata nel solo ed esclusivo interesse del paziente quando il medico ospedaliero referente per il caso reputi necessario, anche in regime di day hospital, pronto soccorso o altro servizio territoriale, garantire continuità di cura e assistenza dopo la dimissione dall’ospedale.
Quali sono possibilità?
Una peculiarità della dimissione protetta è quella di essere una dimissione programmata, da definire prima della cessazione del ricovero e concordata con il paziente, i suoi famigliari e con il coinvolgimento del medico di base.
La dimissione protetta può avvenire con modalità differenti e durata variabile, in base ai servizi territoriali che il medico reputi appropriato attivare. In particolare, può prevedersi:
• il ricovero in unità di offerta per cure sub acute o di degenza extra ospedaliera per riabilitazione e cure intermedie;
• il rientro a l domicilio con l’ attivazione del servizio di C Dom (cure domiciliari/assistenza domiciliare integrata), da coordinare, secondo necessità, con il SAD (servizio assistenza domiciliare) del Comune;
• le cure palliative al domicilio o in hospice volte a migliorare il più possibile la qualità della vita sia del malato in fase terminale che della sua famiglia;
• il ricovero in strutture di lungodegenza , residenz e sanitarie assistenzial i per anziani o per disabili (RSA/RSD) RSD). L’ingresso in RSA può essere anche temporaneo, cosiddetto di “sollievo”, per dare il tempo alla famiglia di organizzare l’accudimento del malato. Questi servizi sono gratuiti ad eccezione dell’inserimento in RSA, dove è previsto che l’ospite paghi una quota alberghiera (retta), e del SAD erogato dal Comune che può prevedere una compartecipazione a carico dell’assistito in base all’ISEE.
All’opposto di una dimissione affrettata talvolta può verificarsi che il medico del reparto prolunghi il ricovero in ospedale per la scarsa disponibilità di posti di degenza extra ospedaliera per riabilitazione e cure intermedie o l’inaccessibilità del ricovero
in RSA per più ragioni (mancanza di posti contrattualizzati in RSA del territorio, gravosità della retta e mancanza/impossibilità di un sostegno economico pubblico o familiare).
Come si attiva la dimissione protetta?
Gli enti del sistema sociosanitario regionale hanno negli anni predisposto proprie linee guida e procedure per la gestione delle “ammissioni/dimissioni protette”.
Le indicazioni prevalenti suggerirebbero di procedere all’attivazione del percorso di dimissione protetta entro 3 gg dal ricovero del paziente (a partire dalla valutazione di eleggibilità rispetto alle esigenze assistenziali) e l’attivazione della presa in carico entro 48/72 ore dalla richiesta da parte dell’ospedale. Valutato il grado di autonomia cognitiva e funzionale del paziente paziente, il referente del reparto che lo ha in cura invia la richiesta di intervento.