Il reddito di libertà è riconosciuto alle donne vittime di violenza, che si trovano in condizioni di particolare vulnerabilità o in condizione di povertà, al fine di favorirne l’indipendenza economica. È necessario che la condizione di bisogno straordinaria/urgente sia dichiarata dal servizio sociale professionale di riferimento territoriale. Il reddito è finalizzato a sostenere prioritariamente le spese per assicurare l’autonomia abitativa e la riacquisizione dell’autonomia personale nonché il percorso scolastico e formativo dei/delle figli/figlie minori.
Soggetti destinatari
Donne vittime di violenza, sole o con figli minori, seguite dai centri antiviolenza riconosciuti dalle regioni e dai servizi sociali nei percorsi di fuoriuscita dalla violenza, al fine di contribuire a sostenerne l’autonomia. Destinatarie del contributo sono le donne residenti nel territorio italiano che siano cittadine italiane o comunitarie oppure, in caso di cittadine di Stato extracomunitario, in possesso di regolare permesso di soggiorno.
Importo
L’importo, riconosciuto su istanza di parte, è stabilito nella misura massima di euro 400 pro capite su base mensile per un massimo di dodici mensilità
Presentazione della domanda
La domanda deve essere presentata all’INPS tramite il modello predisposto dal medesimo istituto. Non può essere accolta più di un’istanza riferita alla donna vittima di violenza e presentata nella medesima regione o in altra regione. L’Inps, inoltre, può procedere eventualmente alla revoca del contributo erogato, qualora dovessero intervenire motivi ostativi al mantenimento dello stesso.
Al fine di facilitare la presentazione in via telematica delle istanze all’INPS, è stata predisposta una specifica piattaforma di collegamento con i Comuni italiani che permetterà di inoltrare l’istanza redatta dalla cittadina interessata. Saranno inoltrate dagli sportelli comunali solo ed esclusivamente le istanze debitamente compilate in ogni loro parte e sottoscritte dalle interessate. Non sarà presa in considerazione, ai fini dell’inoltro, l’istanza non conforme allo schema di modello allegato alla presente circolare ovvero incompleta. Gli operatori comunali referenti per l’inoltro della istanza potranno richiedere l’esibizione del documento di identità ovvero del titolo di soggiorno, qualora ciò si renda necessario.
La domanda per il Reddito di Libertà viene presentata dalle donne interessate, direttamente o mediante un rappresentante legale o un delegato, per il tramite del Comune competente per residenza, utilizzando il modello allegato alla presente circolare. L’operatore comunale è tenuto a provvedere al contestuale inserimento della domanda, accedendo al servizio online di presentazione della domanda stessa.
Modello domanda Reddito di Libertà
Documenti necessari
La domanda è presentata all’Inps sulla base del modello predisposto di un’autocertificazione dell’interessata, allegando la dichiarazione firmata dal rappresentante legale del Centro antiviolenza che ha preso in carico la stessa, che ne attesti il percorso di emancipazione ed autonomia intrapreso e la dichiarazione del servizio sociale professionale di riferimento, che ne attesti lo stato di bisogno legato alla situazione straordinaria o urgente.
Esonero contributivo
La misura è destinata alle donne vittime di violenza, senza figli o con figli minori, seguite dai centri antiviolenza riconosciuti dalle Regioni e dai servizi sociali nei percorsi di fuoriuscita dalla violenza, al fine di contribuire a sostenerne l’autonomia.
Per ottenere l’esonero, la lavoratrice deve soddisfare, alla data dell’assunzione, i seguenti due
requisiti:
1. essere disoccupata:, sono considerati disoccupati i soggetti privi di impiego che dichiarano, in forma telematica, al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l’impiego;
2. essere percettrice del Reddito di libertà.
In sede di prima applicazione dell’esonero contributivo in oggetto (ossia per le assunzioni effettuate nell’anno 2024), quest’ultimo può essere riconosciuto anche in relazione alle assunzioni di donne che siano state fruitrici del Reddito di libertà nel 2023, e che, pertanto, alla data di assunzione non soddisfano il requisito in trattazione.
L’esonero contributivo in esame spetta per:
-le assunzioni a tempo indeterminato, per la durata di 24 mesi;
-le assunzioni a tempo determinato, per la durata di 12 mesi ossia per la durata del rapporto di lavoro fino a un massimo di dodici mesi;
-le trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto a termine, sia già agevolato che non agevolato, per la durata di 18 mesi a partire dalla data dell’assunzione a tempo determinato.
L’esonero spetta anche in caso di part-time e per i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro, o i caso di somministrazione.
Durata dell’agevolazione
– in caso di assunzione a tempo indeterminato, spetta per ventiquattro mesi;
– in caso di assunzione a tempo determinato, spetta fino a dodici mesi, ossia per la durata del rapporto di lavoro fino a un massimo di dodici mesi;
– in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine (sia esso già agevolato oppure no), è riconosciuto per complessivi diciotto mesi decorrenti dalla data dell’assunzione a tempo determinato.
L’incentivo spetta anche in caso di proroga del rapporto a tempo determinato fino al limite complessivo
di dodici mesi a partire dalla data di assunzione